Pubblicazione dei Contratti Decentrati Integrativi ai sensi dell’art. 67 comma 11 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008
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- Pubblicato: 12/09/2015
D.L. 25-6-2008 n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Art. 67. Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei
contratti nazionali ed integrativi
Comma 9. A tal fine, d’intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all’articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un’apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l’altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all’evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.
Comma 11. Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.